L’abrogazione del Green Pass è quanto richiesto dal presidente del Garante per la protezione dei dati personali Pasquale Stanzione nel corso dell’audizione in commissione Affari costituzionali al Senato dove si esamina il decreto-legge sul super green pass del 26 novembre 2021 n. 172.
Per Stanzione, infatti, il green pass rappresenta «uno strumento non già di controllo, ma di promozione delle libertà, a efficacia dichiaratamente temporanea e strettamente commisurata all’emergenza pandemica, fondato su di un sistema tanto efficiente quanto rispettoso della privacy e della stessa autodeterminazione in ordine alle scelte vaccinali».
Abrogazione del Green Pass della consegna al datore lavoro
La «facoltà di consegna, da parte dei lavoratori dei settori pubblico e privato, di copia della certificazione verde, al datore di lavoro, consente a quest’ultimo di evincere anche il presupposto di rilascio della stessa», ha segnalato il presidente del Garante per la protezione dei dati personali.
Il Garante ha così chiesto ai parlamentari di fare «una riflessione ulteriore su tale norma», valutando «l’opportunità di una sua abrogazione».
Il datore non deve conoscere la situazione clinica del lavoratore
«In tal modo, dunque, una scelta quale quella sulla vaccinazione – ha sottolineato il garante – rischia di essere privata delle necessarie garanzie di riservatezza, con effetti potenzialmente pregiudizievoli in ordine all’autodeterminazione individuale.
Un potenziale pregiudizio aggravato dal contesto lavorativo in cui matura.
La prevista ostensione (e consegna) del certificato verde a un soggetto, come il datore di lavoro, al quale dovrebbe essere preclusa la conoscenza di condizioni soggettive peculiari dei lavoratori come la situazione clinica e convinzioni personali, è infatti poco compatibile con le garanzie sancite sia dalla disciplina di protezione dati, sia dalla normativa giuslavoristica».
Il presidente Stanzione, quindi, suggerisce «anzitutto alla Commissione, una riflessione ulteriore su tale norma, valutando l’opportunità di una sua abrogazione».
Soluzione informatica
Nel controllo dei green pass «l’esclusione della raccolta, da parte dei soggetti verificatori, dei dati dell’intestatario della certificazione è già prevista in via generale dall’art. 13, comma 5, del dpcm 17 giugno 2021.
Quello che ora va garantito è che il sistema “a regime” consenta, mediante un’opportuna soluzione informatica, di far corrispondere al “verde” della verifica solo le certificazioni da guarigione o vaccino e, al “rosso”, solo quelle da test».
Solo così, secondo Stanzione, «si può assicurare che l’applicazione della norma sulla differenziazione delle certificazioni avvenga senza legittimare l’accesso dei soggetti verificatori ai dati contenuti nel pass e, in particolare, ai presupposti di rilascio».
Servono dunque soluzioni informatiche specifiche, integrative dell’attuale sistema, che spetterà al dpcm disciplinare.
Due percorsi nella app di verifica
Per Stanzione quindi, l’app VerificaC19 dovrà contenere al suo interno due “percorsi” informatici distinti:
- il primo, tradizionale, che non distingua tra le tipologie di certificazioni
- il secondo che, invece, operi questa differenziazione dando tuttavia solo evidenza dell’esito (verde o rosso anche in questo caso, sia pur sulla base di presupposti distinti).
Fonte: Il Sole 24 ore